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Il quadro normativo in materia, a cui la Banca ed il Gruppo devono attenersi, è rappresentato dai seguenti riferimenti: la Direttiva 2013/36/UE (cosiddetta CRD IV) che contiene, tra l’altro, disposizioni in materia di obblighi per le banche di dotarsi di procedure di whistleblowing (art.71); il recepimento nell’ordinamento italiano di tali disposizioni, avvenuto con D.LGS. 72 del 12/5/2015, che ha introdotto l’articolo 52-bis del TUB. Tale articolo prevede l’obbligo per le banche di adottare procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria; l’11° e il 34° aggiornamento alla Circolare 285 di Banca d’Italia (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, sezione VIII), emanati in attuazione dell’art. 52 bis TUB. Le disposizioni individuano i requisiti minimi necessari per la definizione dei sistemi di whistleblowing; la Direttiva 2019/1937/UE riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, recepita nell’ordinamento italiano con D.LGS. 24 del 10/03/2023. |
CIRC_285-11_Aggiornamento estratto.pdf CIRC_285-aggiorn_34 estratto.pdf CRD_IV.pdf TUB WB.pdf |