COS’È IL WHISTLEBLOWING

La traduzione letterale del termine significa “soffiare nel fischietto” e richiama l’immagine di un arbitro che segnala un’infrazione al regolamento di gioco.

Col termine whistleblowing si intende la segnalazione operata da una persona che, lavorando all'interno di una pubblica amministrazione o di una impresa privata, si trova ad essere testimone di un comportamento illecito, irregolare, negligente - potenzialmente dannoso per l’organizzazione di cui fa parte e per l’intera collettività - e decide di segnalarlo all'interno dell'organizzazione stessa.

La procedura di Whistleblowing adottata dal Gruppo Montepaschi disciplina i criteri e le regole per la gestione delle segnalazioni effettuate da parte del personale, relative a eventi fraudolenti nonché a irregolarità nella conduzione aziendale o violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.

In particolare, oltre a stabilire che il personale può effettuare la segnalazione, le norme definiscono:

  • il perimetro dei fatti e delle azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
  • le modalità e i canali di inoltro della segnalazione;
  • i principali adempimenti di gestione delle segnalazioni in carico alle Strutture preposte;
  • le tutele per il segnalante e per il segnalato.

La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e la procedura è strutturata in modo da garantire, in ogni fase, la tutela da condotte ritorsive o discriminatorie, la confidenzialità della segnalazione e la protezione dei dati personali del soggetto segnalante e del soggetto eventualmente segnalato, assicurando un canale specifico ed indipendente.

Le segnalazioni devono essere fatte in buona fede e redatte in maniera circostanziata.